Sentenza — n. 509/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 10/1/2023 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza di Rosa Falcone di differimento facoltativo della pena per essere in attesa del provvedimento di grazia richiesta al Presidente della Repubblica per il titolo in esecuzione (omicidio aggravato commesso nel 2003).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 509/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FALCONE ROSA, nata a TARANTO il 04/06/1976 avverso l'ordinanza del 10/01/2023 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI; lette le conclusioni della Procuratrice generaie, FELICETTA MARINELLI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 10/1/2023 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza di Rosa Falcone di differimento facoltativo della pena per essere in attesa del provvedimento di grazia richiesta al Presidente della Repubblica per il titolo in esecuzione (omicidio aggravato commesso nel 2003).
2. Avverso detta ordinanza aveva avanzato ricorso per cassazione il difensore della condannata, avv. Domenico Ciruzzi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza.
3. Nelle more dell'udienza è intervenuta rituale rinuncia al ricorso, con dichiarazione del difensore trasmessa digitalmente in data 20/10/2023, seguita dalla rinuncia personale della Falcone in data 31/10/2023.
4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre