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Sentenza — n. 508/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 508/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 508/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di estinzione della pena pecuniaria presentata dal Pubblico ministero per decorso del tempo alla luce del fatto che l'inizio dell'esecuzione penale costituiva fatto ostativo nonostante che, a seguito di notifica della cartella a Max Musa Kamara, detto condannato era risultato irreperibile.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 508/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il principio oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità afferma che «avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione» (Sez. 1, n.11239 del 03/03/2020, Rv. 278854).

Parole chiave

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sospensione di pena carcerazione preventiva eccessiva piano di esecuzione delle pene carcerazione cautelativa impunità motivo della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: KAMARA MUSA MAX nato il 05/08/1972 avverso l'ordinanza del 24/05/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e dichiararsi estinta la pena pecuniaria;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di estinzione della pena pecuniaria presentata dal Pubblico ministero per decorso del tempo alla luce del fatto che l'inizio dell'esecuzione penale costituiva fatto ostativo nonostante che, a seguito di notifica della cartella a Max Musa Kamara, detto condannato era risultato irreperibile.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ricorre per cassazione avverso il suddetto provvedimento affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art.172 cod. pen., lamentando la non corretta applicazione della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 46387 del 2021, secondo la quale il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detehtiva ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato, sicché ricomincia nuovamente a decorrere se questo ultimo, una volta iniziata l'esecuzione della pena mediante la carcerazione, si sottragga volontariamente con una condotta di evasione i evidenzia su detto punto come al condannato fosse stato notificato l'ordine di esecuzione ma lo stesso era risultato essere irreperibile, quindi, per effetto di detta irreperibilità, non è possibile considerare tale circostanza di fatto oggettiva come una volontaria sottrazione a tale ordine, così come sostenuto dal provvedimento impugnato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con dichiarazione di estinzione della pena pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.

2. provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alle quali la norma stabilisce l'applicabilità della procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale procedura prevede l'impugnabilità dei relativi provvedimenti mediante opposizione proposta davanti al medesimo giudice dell'esecuzione, a cui fa seguito l'instaurazione di una fase procedimentale da svolgersi nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen, che assicurano un pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa.

3. Il principio oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità afferma che «avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione» (Sez. 1, n.11239 del 03/03/2020, Rv. 278854).

Tale principio è condiviso da questo Collegio e deve essere ribadito, in quanto giustificato dalla considerazione che, qualora fosse consentita la ricorribilità diretta per cassazione, il ricorrente sarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello opportunamente deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., per la quale è competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, a cui vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione.

P.Q.M.

qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torin