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Sentenza — n. 458/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 458/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 458/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 147 cod. proc. avanzata nell'interesse di Luca Santarelli, cui lo stesso era stato provvisoriamente ammesso con il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma del 22 dicembre 2022.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 458/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 147 cod. proc. avanzata nell'interesse di Luca Santarelli, cui lo stesso era stato provvisoriamente ammesso con il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma del 22 dicembre 2022.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute diritti del detenuto domanda d'asilo di rom capacità di subire la carcerazione diritto alla rendita d'invalidità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTARELLI LUCA nato a Roma il 25/06/1973 avverso l'ordinanza del 06/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 147 cod. proc. avanzata nell'interesse di Luca Santarelli, cui lo stesso era stato provvisoriamente ammesso con il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma del 22 dicembre 2022.

2. Avverso tale provvedimento ricorre il condannato con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente né la concreta pericolosità sociale del condannato né le condizioni di salute dello stesso.

3. Il Procuratore generale, Lidia Giorgio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Come risulta dalla certificazione del D.A.P., che la Corte ha acquisito agli atti, il condannato ha terminato di espiare la pena il 12 agosto 2023. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che in situazioni, quale quella in esame, in cui, dopo la presentazione del ricorso, e prima del giudizio di legittimità, il condannato sia stato rimesso in libertà per l'avvenuta espiazione della pena, il ricorso per cassazione incardinato dal condannato diventa inammissibile, per carenza d'interesse (Sez. 5, Sentenza n. 2552 del 11/12/2020, dep. 2021, Leonardi, Rv. 280171). D'altronde, l'eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 - 01). Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto essa non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso