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Sentenza — n. 456/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 456/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 456/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di Eros Salvi di differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1-ter, ord. pen., ed ha dichiarato cessata la misura concessa in via provvisoria con decreto del Magistrato di sorveglianza di Brescia del 24 ottobre 2022, ritenendo insussistenti i presupposti per ottenere il differimento.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 456/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 47 ter, comma 1-ter, ord. pen., ed ha dichiarato cessata la misura concessa in via provvisoria con decreto del Magistrato di sorveglianza di Brescia del 24 ottobre 2022, ritenendo insussistenti i presupposti per ottenere il differimento.

Parole chiave

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sospensione del diritto di visita revoca del permesso di dimora impugnabilità della decisione di rinvio durata del soggiorno domanda d'asilo di rom superamento del visto
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALVI EROS nato a Bergamo il 15/01/1975 avverso l'ordinanza del 27/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di Eros Salvi di differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1-ter, ord. pen., ed ha dichiarato cessata la misura concessa in via provvisoria con decreto del Magistrato di sorveglianza di Brescia del 24 ottobre 2022, ritenendo insussistenti i presupposti per ottenere il differimento.

2. Ricorre per cassazione Eros Salvi, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della / legge penale, deducendo che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti al fine di verificare se la situazione personale del ricorrente fosse o meno compatibile con il regime carcerario.

3. Il Procuratore generale, Assunta Coconnello, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Dalla certificazione del D.A.P., che lai Corte ha acquisito ed esaminato in camera di consiglio, risulta che il ricorrente è stato scarcerato il 10 novembre 2023, in quanto ammesso alla detenzione domiciliare. Ne consegue che lo stesso ha già ottenuto nelle more del giudizio, mediante successivo provvedimento, le utilità che si proponeva di ottenere attraverso la proposizione del ricorso. Il ricorrente non ha, pertanto, più interesse all'accoglimento del ricorso proposto - interesse che è condizione di ammissibilità dell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. - perché l'eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 - 01). Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto essa non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso i