Cassation Court dismisses appeal against parole denial due to lack of specific evidence proving no organized crime ties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Pietro Centonza against the Catanzaro supervision tribunal's refusal of his parole. Centonza argued that a transitional law required only verifying the absence of current organized crime links and that the tribunal ignored his submitted records of prison conversations. The court found the appeal unfounded because the lower court properly assessed the necessity of verifying crime ties and the submitted conversation lists did not conclusively prove the absence of such connections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: The transitional provision requiring verification of current organized crime ties remains applicable, and the omission of defensive documents is inadmissible unless their decisive relevance to the decision's logic is proven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CENTONZA PIETRO nato a Firenze il 09/01/1979 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Pasquale Serrao d'Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo contro il decreto del magistrato di sorveglianza di Cosenza del 6 giugno 2022 che ha respinto l'istanza di permesso premio presentata dal condannato Pietro Centonza.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, in quanto, dopo aver rilevato che il condannato è in espiazione per reato ostativo, ha ritenuto difettare i presupposti per la concessione del beneficio, non avendo l'istante ottemperato all'onere di allegazione e/o di dimostrazione (di elementi specifici che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata nonché il I. pericolo di ripristino di tali collegamenti) precludendo l'esercizio di qualsiasi potere istruttorio in capo al giudice procedente.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari a.i sensi.dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce che non sarebbe stata osservata la norma transitoria dell'art. 3 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, che, per i condannati in espiazione per reati commessi prima della novella, chiede come condizione di ammissione al beneficio soltanto la verifica dell'inesistenza di attuali legami con la criminalità organizzata, ed, inoltre, perché l'ordinanza ha omesso di considerare le produzioni documentali difensive effettuate all'udienza del 23 febbraio 2023; in particolare, per cercare di dimostrare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, erano stati depositati gli elenchi dei colloqui visivi e telefonici effettuati dal detenuto nel 2022, circostanza di cui il Tribunale neanche dà atto per confutarne la rilevanza.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, dr. Pasquale Serrao d'Aquino, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il ricorso contiene due argomenti, entrambi infondati. Il primo argomento sull'applicabilità della norma transitoria dell'art. 3 d.l. n. 162 del 2022 non è conferente con il contenuto del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza ha motivato il diniego di permesso premio proprio sull'esito della verifica dell'esistenza o meno di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata o del pericolo di ripristino di tali collegamenti, verifica che è necessaria anche in base alla norma invocata.
Il secondo argomento sull'omessa considerazione nel percorso logico dell'ordinanza impugnata delle produzioni documentali difensive effettuate all'udienza del 23 febbraio 2023, è, a sua volta, infondato. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), si evince che all'udienza del 23 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza ha acquisito su richiesta della difesa, nulla opponendo il Procuratore generale, l'elenco dei colloqui avuti in carcere dal condannato.La motivazione dell'ordinanza impugnata non prende posizione sulle produzioni effettuate in quell'udienza dalla difesa del ricorrente, ma il vizio dedotto è inidoneo a viziare il percorso logico della stessa, atteso che l'elenco dei colloqui visivi e telefonici sostenuti dal condannato con il nominativo della persona con cui lo stesso ha tenuto il colloquio è un dato da cui non è possibile desumere l'esistenza o meno di rapporti attuali del detenuto con la criminalità organizzata.
Per attribuire rilievo decisivo all'omesso esame di un argomento difensivo, la giurisprudenza di legittimità chiede, infatti, che il ricorrente dimostri la concreta idoneità scardinante dei temi del documento o della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra esso e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentadva della pronuncia impugnata (Sez. 5, Sentenza n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766). Nel caso in esame, il ricorso non è riuscito a dimostrare la decisività della documentazione prodotta ai fini della decisione cui era chiamato il giudice del merito.
Ne consegue che il ricorso è infondato.
2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes