Sentenza — n. 429/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 22 maggio 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha respinto l'istanza proposta da Carmelo Giancarlo Seidita per essere autorizzato a fruire di colloqui telefonici o videotelefonici con il proprio difensore, stante la difficoltà di effettuare incontri diretti, per la distanza del luogo di detenzione. Il giudice ha condiviso il parere negativo del pubblico ministero, secondo cui il difensore avrebbe potuto usufruire della corrispondenza, nonché del normale accesso al luogo di custodia.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 429/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Carmelo Giancarlo Seidita, per mezzo del suo difensore avv. Valerio Vianello Accorretti, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEIDITA CARMELO GIANCARLO (RINUNCIANTE) nato a PALERMO il 19/04/1975 avverso l'ordinanza del 22/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto Lucia Odello, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha respinto l'istanza proposta da Carmelo Giancarlo Seidita per essere autorizzato a fruire di colloqui telefonici o videotelefonici con il proprio difensore, stante la difficoltà di effettuare incontri diretti, per la distanza del luogo di detenzione. Il giudice ha condiviso il parere negativo del pubblico ministero, secondo cui il difensore avrebbe potuto usufruire della corrispondenza, nonché del normale accesso al luogo di custodia.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Carmelo Giancarlo Seidita, per mezzo del suo difensore avv. Valerio Vianello Accorretti, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod.proc.pen. L'ordinanza impugnata contiene una motivazione inidonea in quanto ripete, aderendo al parere negativo del pubblico ministero, che non vi sono ostacoli all'effettuazione di colloqui diretti tra il detenuto e il suo difensore, mentre questi aveva rappresentato la oggettiva difficoltà di tali colloqui, per l'eccessiva distanza tra lo studio legale, sito in Roma, e il luogo di detenzione, il carcere di Voghera. L'imposizione di limiti ai colloqui con il difensore viola i diritti difensivi del detenuto, e impedire i colloqui telefonici con quest'ultimo significa imporre un divieto che non è previsto dalla legge. L'ordinanza, poi, non indica neppure il motivo per cui simili colloqui non possano essere autorizzati, non sussistendo alcuna oggettiva causa ostativa.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
4. Il ricorrente, con atto inviato personalmente in data 23/09/2023 e con atto inviato dal difensore in data 10/11/2023, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Sussiste, pertanto, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. d), cod.proc.pen., che deve essere immediatamente rilevata. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2023 Il Consigliere e