Cassation appeal dismissed for being personally filed by the convicted person after the 2017 reform requiring counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the convicted individual, Orazio Caudullo, after the 2017 legislative reform. The law now mandates that all cassation appeals must be signed by registered defense counsel, a requirement the appellant failed to meet. Consequently, the court rejected the petition and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals for cassation filed personally by the convicted person after the 2017 reform are inadmissible and must be signed by registered defense counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Caudullo Orazio, nato a Matta Sant'Anastasia il 02/02/1957 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del Tribunale di sorveglianza di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da Orazio Caudullo e sottoscritto il 12 aprile 2023. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorsa per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Orazio Caudullo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9