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Sentenza — n. 388/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 388/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 388/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'11/4/2023 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di Alvaro Comignani, diretta: a) alla sospensione dell'esecuzione della pena per invalidità del titolo esecutivo, b) all'annullamento del provvedimento di esecuzione pene concorrenti nei confronti del condannato in stato di libertà in data 14/3/2023, trattandosi di persona ultrasettantenne per la quale l'art. 47 ter O.P. prevede la possibilità dell'applicazione della detenzione domiciliare. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la sentenza di cui si lamenta la mancata indicazione degli estremi è agevolmente individuabile nel titolo n. 29 del certificato penale in atti, mediante l'indicazione della data e del luogo del commesso reato e dell'entità della pena; quanto all'istanza ex art. 47 ter 0.P., la questione è di esclusiva competenza del Tribunale di sorveglianza.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 388/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 47 ter O.P. prevede la possibilità dell'applicazione della detenzione domiciliare. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la sentenza di cui si lamenta la mancata indicazione degli estremi è agevolmente individuabile nel titolo n. 29 del certificato penale in atti, mediante l'indicazione della data e del luogo del commesso reato e dell'entità della pena; quanto all'istanza ex art. 47 ter 0.P., la questione è di esclusiva competenza del Tribunale di sorveglianza.

Parole chiave

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titolo esecutivo revoca dell'esecutore testamentario revoca della rendita d'invalidità procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia esecuzione delle pene validità dell'esecuzione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMIGNANI ALVARO, nato a PESCARA il 24/11/1947 avverso l'ordinanza del 11/04/2023 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI; lette le conclusioni della Procuratrice generale, FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'11/4/2023 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di Alvaro Comignani, diretta:

a) alla sospensione dell'esecuzione della pena per invalidità del titolo esecutivo, b) all'annullamento del provvedimento di esecuzione pene concorrenti nei confronti del condannato in stato di libertà in data 14/3/2023, trattandosi di persona ultrasettantenne per la quale l'art. 47 ter O.P. prevede la possibilità dell'applicazione della detenzione domiciliare. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la sentenza di cui si lamenta la mancata indicazione degli estremi è agevolmente individuabile nel titolo n. 29 del certificato penale in atti, mediante l'indicazione della data e del luogo del commesso reato e dell'entità della pena; quanto all'istanza ex art. 47 ter 0.P., la questione è di esclusiva competenza del Tribunale di sorveglianza.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Antonio Di Blasio, deducendo erronea applicazione di legge sui seguenti profili. 2.1. Il giudice dell'esecuzione ha applicato l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. al di fuori delle ipotesi ivi contemplate, di mera riproposizione di una istanza già respinta, ovvero di istanza manifestamente infondata. 2.2. Quanto alla pretesa agevole individuazione della sentenza priva degli estremi, contesta il ricorrente che non è certa l'individuazione del titolo esecutivo in quello corrispondente al n. 29 del certificato penale, ben potendo esservi il caso di due condanne contestuali da parte della stessa autorità giudiziaria, ovvero il caso che il condannato non disponga di un certificato penale aggiornato e completo. 2.3.

Infine, pur dando atto che la competenza a disporre il beneficio della detenzione domiciliare per condannato ultrasettantenne - ex art. 47 ter, comma 01, O.P. - sia del Tribunale di sorveglianza, cionondimeno l'istanza non era inammissibile, trattandosi di esecuzione appena avviata, sicché il Pubblico mini- stero aveva l'obbligo di attivare d'ufficio la procedura di detenzione domiciliare ricorrendo il presupposto anagrafico del Comignani e l'assenza di condanne per reati ostativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo processuale. 1.1. Il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto decidere l'istanza de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., poiché non ricorre- < vano le condizioni previste da detta norma, dovendo invece instaurare il contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen.

2. Pertanto, attesa la natura pregiudiziale del rilevato vizio in procedendo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecu- zione affinché proceda ex novo previa regolare instaurazione del contraddittorio. Tale esito assorbe l'esame degli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara. Così deciso il giorno 9 novembre 2023 Il Consigl