Sentenza — n. 387/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa il 28 aprile 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione delle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità, della detenzione domiciliare sostitutiva e della semilibertà sostitutiva, ex art. 20-bis cod. pen., richieste congiuntamente da Cipriano Cecora in relazione alla pena di due anni di reclusione e 800,00 euro di multa, irrogata dallo stesso Tribunale con la sentenza del 28 maggio 2013, divenuta irrevocabile il 16 febbraio 2023. Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal Giudice dell'esecuzione sull'assunto della congruità del trattamento sanzionatorio irrogato a Cecora rispetto al titolo di reato in esecuzione, il cui disvalore, a fronte dei suoi numerosi pregiudizi penali e in assenza di adeguate prospettive rieducative, non consentiva la concessione delle pene sostitutive invocate, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 20-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 387/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto da Cipriano Cecora è infondato.2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione delle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità, della detenzione domiciliare sostitutiva e della semilibertà sostitutiva, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., che risultano vagliati dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in conformità delle emergenze processuali acquisite nel procedimento all'esito del quale il ricorrente era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 800,00 euro di multa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cecora Cipriano, nato a Villa Literno il 13/04/1970 avverso l'ordinanza del 28/04/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 28 aprile 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione delle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità, della detenzione domiciliare sostitutiva e della semilibertà sostitutiva, ex art. 20-bis cod. pen., richieste congiuntamente da Cipriano Cecora in relazione alla pena di due anni di reclusione e 800,00 euro di multa, irrogata dallo stesso Tribunale con la sentenza del 28 maggio 2013, divenuta irrevocabile il 16 febbraio 2023. Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal Giudice dell'esecuzione sull'assunto della congruità del trattamento sanzionatorio irrogato a Cecora rispetto al titolo di reato in esecuzione, il cui disvalore, a fronte dei suoi numerosi pregiudizi penali e in assenza di adeguate prospettive rieducative, non consentiva la concessione delle pene sostitutive invocate, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen.
2. Avverso questa ordinanza Cipriano Cecora, a mezzo dell'avv. Ciro Russo, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con tali, correlati, motivi di ricorso, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 20-bis cod. pen., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi delle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità, della detenzione domiciliare sostitutiva e della semilibertà sostitutiva, richieste congiuntamente dal condannato. Seconda la difesa del ricorrente, i presupposti delle pene sostitutive invocate ex art. 20-bis cod. pen. erano stati valutati dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto dal percorso rieducativo intrapreso con esiti positivi dal condannai:o.
Tale percorso, peraltro, era attestato dal giudizio positivo espresso nei suoi confronti dall'UEPE competente, nella relazione del 24 aprile 2023, e dalla disponibilità del Centro infermieristico ETF di Santa Maria Capua Vetere ad assumerlo. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Cipriano Cecora è infondato.2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione delle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità, della detenzione domiciliare sostitutiva e della semilibertà sostitutiva, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., che risultano vagliati dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in conformità delle emergenze processuali acquisite nel procedimento all'esito del quale il ricorrente era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 800,00 euro di multa.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, invero, valutava correttamente le risultanze processuali, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione dell'art. 20-bis cod. pen., formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Cecora ed evidenziàndo che la natura e la gravità dei suoi pregiudizi penali, che costituivano il punto di partenza dell'analisi della caratura criminale del ricorrente, non erano accompagnati da elementi positivi che consentissero un giudizio prognostico di buon esito delle pene sostitutive e di prevenzione del pericolo di recidiva, ai quali lo strumento sanzionatorio in esame è sotteso.
Rispetto a tale giudizio negativo, fondato su un'ineccepibile vaglio delle emergenze processuali, non assumevano un rilievo favorevole al ricorrente il contenuto della relazione redatta dall'UEPE competente il 24 aprile 2023 e la disponibilità del Centro infermieristico ETF di Santa Maria Capua Vetere ad assumere il condannato. Si tratta, infatti, di indicatori ai quali deve attribuirsi una valenza recessiva rispetto alle residue emergenze processuali, alla luce dei parametri applicabili per la concessione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., tenuto conto del rinvio espresso nel primo comma della norma in esame alla disciplina del «Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 [...]».
Né potrebbe essere diversamente, essendo evidente che, ai fini della concessione delle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis cod. pen., non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati presupposti, in funzione di una valutazione prognostica delle misure richieste, che sono destinate a sostituire le pene della reclusione e dell'arresto «non superiori a quattro anni». Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio positivo sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si esprimeva in termini rispettosi delle emergenze processuali, evidenziando che Cecora «denotava una personalità pericolosa [...], ^ dedita stabilmente al crimine [...] e del tutto incurante della portata precettiva delle plurime condanne nel tempo intervenute».
Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di legittimità, citata nel provvedimento impugnato, che si richiama ai parametri dosimetrici di cui alla legge n. 689 del 1981 e si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui la «valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni» (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725 - 01).
3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di Cipriano Cecora, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il rico