Cassation Court dismisses appeal against inadmissibility of rescission request sent via registered mail instead of personal deposit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the request for rescission of a final judgment must be personally deposited in the court registry. The appellant argued that sending the request via registered mail was valid under general procedural rules, but the Court held that Article 629-bis of the Code of Criminal Procedure establishes a specific, derogatory requirement for personal presentation. Consequently, the procedural defect rendered the request inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 582, cod. proc. pen.: The request for rescission of a final judgment must be personally deposited in the court registry; sending it via registered mail does not satisfy the statutory requirement for personal presentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHITNIKOV STANISLAV nato in UCRAINA il 17/07/1991 avverso l'ordinanza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Luigi Giordano che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di ZHITNIKOV Stanislav avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste in data 20 giugno 2021, ravvisando la violazione delle prescritte modalità di presentazione. La Corte d'appello ha rilevato che la richiesta di rescissione, sottoscritta personalmente dal ricorrente con sottoscrizione autenticata da un avvocato polacco, è stata trasmessa all'ufficio giudiziario a mezzo raccomandata.
2. Ricorre ZHITNIKOV Stanislav, a mezzo del difensore avv. Pierluigi Fabbro, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato„ denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 629-bis, 582 e 583 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione perché la modalità di "presentazione in cancelleria" non è prevista a pena di inammissibilità, sicché è legittima la proposizione della richiesta di rescissione del giudicato mediante spedizione della relativa istanza tramite posta raccomandata, come accaduto nel caso di specie, anziché mediante il deposito in cancelleria, dovendosi applicare l'art. 583 cod. proc. pen., richiamato proprio dall'art. 629-bis cod. proc. pen. 2.1. Il difensore ha avanzato istanza di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Va premesso che, a fronte della richiesta di discussione orale, il Presidente della Sezione, cui spettano le competenze ex art. 610 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza con decreto in data 17 luglio 2023. La richiesta di discussione orale è, in effetti, inammissibile, trattandosi di un procedimento per il quale è prevista la trattazione delle forme dell'art. 611 cod. proc. pen.
2. La norma di carattere generale in materia di modalità di proposizione dell'impugnazione (art. 582 cod. proc. pen.) esordisce con la clausola "salvo che la legge disponga altrimenti", per poi statuire, nella versione tuttora vigente, che "l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato".L'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. costituisce una delle ipotesi cui si riferisce la clausola di eccettuazione. 2.1. Conforta tale interpretazione quanto affermato dalla sentenza delle Sez.
U, n. 32744 del 27/11/2014, Zangari, Rv.264049, che si è occupata delle modalità di presentazione del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., per le quali manca una disciplina normativa espressa e, in ragione di ciò, si è ritenuta la necessità di ricorrere alle disposizioni generali di cui all'art.582 e 583 cod. proc. pen. Tale principio, invocato dalla difesa, non può applicarsi alla richiesta di rescissione, giacché, come si è visto, l'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. prevede una chiara ed espressa disciplina derogatoria (ex multis, Sez. 5, n. 23075 del 03/03/2021, Calzaretta, Rv. 281216). 2.2.
Del resto, tale conclusione è pienamente aderente al principio, autorevolmente enunciato con riguardo al previgente art. 625-ter cod. proc. pen. Si è precisato che «il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen., ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria ed implica che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, sia depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione» (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990), sicché la nuova formulazione, la quale prevede la presentazione presso la Corte d'appello, si poggia sul medesimo presupposto tassativo della presentazione personale (o a mezzo di procuratore speciale).
3. Il favor impugnationis, invocato dal ricorrente, non può che operare nell'ambito dei rigorosi limiti rappresentati dalla natura intrinseca del mezzo di impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 26/10/2016, Galtelli, Rv. 268823 e così in motivazione Sez. U n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle