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Sentenza — n. 380/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for monetary penalty substitution on final conviction due to procedural limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 380/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mauro Tirelli's appeal against a Bergamo court order refusing to substitute his prison sentence with a fine. Tirelli argued that the 2022 decree allows for more favorable penalties, but the Prosecutor General contended that the finality of the conviction bars this application. The court ruled that the new substitution rules only apply to pending cases where the judgment is not yet final, preserving the original penalty for irrevocable sentences.

Regesto Legislator

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d.lgs. n. 150 del 2022, art. 95; The transitional provisions of the 2022 decree permitting the substitution of short custodial sentences with fines apply only to proceedings where the conviction remains pending and not yet final, excluding cases where the judgment has become irrevocable.

Parole chiave

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substitution of penalty monetary fine irrevocable judgment transitional provisions penal code finality of conviction procedural competence esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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d. Igs. n. 150 del 2022
95, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2022 perché la sentenza di condanna è già irrevocabile a far data dal 14 luglio 2018.
art. 95, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2022
Il Tribunale ha preso atto che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 95, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2022 perché la sentenza di condanna è già irrevocabile a far data dal 14 luglio 2018.
art. 2, comma terzo, cod. pen.
La successione di leggi penali, perché la riforma ha natura sostanziale, è governata dall'art. 2, comma terzo, cod. pen., che impone l'applicazione della norma sanzionatoria più favorevole.
artt. 53 ss. I. n. 689 del 1981
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Mauro Tirelli di sostituzione della pena di anni uno di reclusione ed euro 1.032,00 di multa con una delle sanzioni previste dagli artt. 53 ss. I. n. 689 del 1981 e, specificamente, cori la sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIRELLI MAURO nato a ABBIATEGRASSO il 02/03/1974 avverso l'ordinanza del 18/04/2023 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette le conclusioni del PG, dott.ssa F. COSTANTINI, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Mauro Tirelli di sostituzione della pena di anni uno di reclusione ed euro 1.032,00 di multa con una delle sanzioni previste dagli artt. 53 ss. I. n. 689 del 1981 e, specificamente, cori la sanzione pecuniaria. Il Tribunale ha preso atto che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 95, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2022 perché la sentenza di condanna è già irrevocabile a far data dal 14 luglio 2018.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Mauro Tirelli, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Alla luce del d. Igs. n. 150 del 2002 la pena inflitta al ricorrente è ora passibile di sostituzione con la pena pecuniaria. La successione di leggi penali, perché la riforma ha natura sostanziale, è governata dall'art. 2, comma terzo, cod. pen., che impone l'applicazione della norma sanzionatoria più favorevole.

3. Il Procuratore generale, dott.ssa F. Costantini, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il d. Igs. n. 150 del 2022, di attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134 che ha modificato il sistema penale anche processuale, ha introdotto nuove sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, reclusione e arresto, mantenendo coerentemente in capo al giudice della cognizione il compito di provvedere in merito. Si tratta, infatti, di fare applicazione di sanzioni, appunto, sostitutive delle pene principali e ciò comporta logicamente l'attribuzione del potere di decisione in merito al giudice della condanna.

3. La disciplina transitoria contenuta nel d. Igs. n. 150 del 2022 dispone l'applicazione delle nuove disposizioni, se più favorevoli, ai procedimenti in corso al momento di entrata in vigore della legge. Soltanto in via di eccezione, per il caso in cui il procedimento penda nel grado di legittimità, attribuisce il potere di provvedere al giudice dell'esecuzione. La ragione è di agevole comprensione. Se il procedimento di cognizione si trova dinnanzi al giudice di legittimità, la richiesta di sostituzione della pena principale non può essere utilmente proposta proprio in ragione dell'assenza in capo al giudice del grado di poteri di merito; ed allora è del tutto ragionevole la soluzione predisposta dal legislatore di assegnare la competenza a provvedere al giudice dell'esecuzione, condizionandone l'intervento ad una richiesta dell'interessato, secondo il modello ordinario di procedimento di esecuzione, da proporsi entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

4. Limite non valicabile per l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti iniziati prima della entrata in vigore della riforma è che essi siano ancora pendenti e che quindi la sentenza di condanna non sia già divenuta irrevocabile. Non sarebbe infatti giustificata e giustificabile una estensione ai condannati con sentenza irrevocabile di una disciplina che attiene alla sostituzione di pene principali, che tali restano in ogni caso, giocoforza applicabile nel giudizio di cognizione secondo le caratteristiche tipiche dell'istituto. Non può farsi riferimento, ai fini di accreditare l'opposta tesi, all'art. 2, comma terzo, cod. pen., atteso che non di è di fronte ad una successione di leggi ove la sopravvenuta preveda per un determinato soltanto la pena pecuniaria.

La sanzione sostitutiva, infatti, non è pena edittale e la recente riforma, innovando la materia, non ha certo inciso sulle previsioni di pena edittale delle fattispecie criminose. Non v'è allora, ai fini della regolazione dei confini applicativi della disciplina ora in esame, una omogeneità, che possa indurre a ritenere l'irragionevolezza della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d. Igs. n. 150 del 2022, tra i condannati con sentenza non definitiva e i condannati con sentenza irrevocabile ad una pena detentiva che in astratto consentirebbe l'applicazione di sanzioni sostitutive.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese