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Sentenza — n. 374/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 374/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 374/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa il 30 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Messina dichiarava inammissibile l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, presentata da Samuele Vorzitelli, giustificando la declaratoria sull'assunto che la richiesta era stata presentata prima del decorso dei tre anni dal precedente provvedimento di revoca, disposto con ordinanza del 14 dicembre 2022, rilevante ai sensi dell'art. 58-quater legge 26 giugno 1975 (Ord. pen.).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 374/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso questa ordinanza Samuele Vorzitelli, a mezzo dell'avv. Nunzio Rosso, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la revoca della precedente misura alternativa era stata determinata dalla mancata sottoscrizione delle prescrizioni imposte al ricorrente, che comportava l'irrilevanza ai presenti fini del termine triennale stabilito dall'art. 58-quater, comma 3, Ord. pen. .Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revoca di prestazioni sociali disdetta in periodo di prova sospensione provvisionale protezione provvisoria esclusione sociale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vorzitelli Samuele, nato a Messina il 15/05/1997 Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Messina il 30/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 30 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Messina dichiarava inammissibile l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, presentata da Samuele Vorzitelli, giustificando la declaratoria sull'assunto che la richiesta era stata presentata prima del decorso dei tre anni dal precedente provvedimento di revoca, disposto con ordinanza del 14 dicembre 2022, rilevante ai sensi dell'art. 58-quater legge 26 giugno 1975 (Ord. pen.).

2. Avverso questa ordinanza Samuele Vorzitelli, a mezzo dell'avv. Nunzio Rosso, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la revoca della precedente misura alternativa era stata determinata dalla mancata sottoscrizione delle prescrizioni imposte al ricorrente, che comportava l'irrilevanza ai presenti fini del termine triennale stabilito dall'art. 58-quater, comma 3, Ord. pen. .Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Samuele Vorzitelli è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la declaratoria di inammissibilità censurata era stata pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'assunto che la richiesta era stata presentata prima del decorso dei tre anni dal precedente provvedimento di revoca, disposto dallo stesso Tribunale cori ordinanza del 14 dicembre 2022, rilevante ex art. 58-quater, comma 3, Ord. pen. L'istanza di Vorzitelli, dunque, veniva presentata in violazione dell'art. 58- quater, comma 3, Ord. pen., che stabilisce in termini inequivocabili:

«Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena, o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2». Privi di sostegno normativo o giurisprudenziale, infine, appaiono le deduzioni difensive, secondo cui la revoca della precedente misura alternativa era stata determinata dalla mancata sottoscrizione delle prescrizioni imposte al ricorrente, L, 1 che, ai presenti fini, risultano irrilevanti ai fini dell'applicazione del termine triennale prescritto dall'art. 58 -quater, comma 3, Ord. pen.

3. Le considerazioni esposte impongono di dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Samuele Vorzitelli, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.