Cassation court annuls appeal order denying continuativity due to insufficient reasoning on criminal program unity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Rome Court of Appeal's order rejecting Luca Dolzi's request for continuativity of sentences. Dolzi argued that his crimes committed in May and June 2014 demonstrated a unified criminal program through temporal contiguity, which the lower court improperly dismissed based on the heterogeneity of the offenses. The Court held that the lower judge failed to conduct a specific analysis of the criminal program's unity, relying instead on generic assertions that ignored the proven temporal and typological homogeneity of the acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81, second comma, cod. proc. pen.: The lower court must explicitly verify the unity of the criminal program; generic rejections based on offense heterogeneity without analyzing temporal contiguity violate the requirement for a reasoned decision on continuativity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dolzi Luca, nato a Roma il 05/09/1984 Avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 14/02/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 febbraio 2023 la Corte di appello di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Luca Dolzi, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili pronunciate dalla stessa Corte nelle date del 20 gennaio 2017 e del 2 luglio 2018, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio.
2. Avverso questa ordinanza Luca Dolzi, a mezzo dell'avv. Simonetta Galantucci, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte, resa evidente dalla contiguità temporale di una parte dei reati in esame, commessi a Roma tra il 3 e il 4 maggio 2014 e il 17 giugno 2014. Questa correlazione era stata svalutata dalla Corte di appello di Roma, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite del condannato, attestato dalla loro contiguità temporale, sul quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, disattendendo le censure difensive prospettate con l'istanza proposta ex artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen.
Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Luca Dolzi è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da Luca Dolzi, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite,. affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il cille si /174, richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Questo programma delinquenziale, al contempo, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01).
La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che le condotte illecite che si ritengono avvinte dal vincolo della continuazione invocato in favore dal condannato siano state concepite ed eseguite nell'ambito di un programma criminoso che, quantomeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (tra le altre, Se.z. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).
3. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta da Luca Dolzi, non risultando esplicitati gli elementi processuali che giustificavano il rigetto dell'istanza finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili pronunciate dalla Corte di appello di Roma il 20 gennaio 2017 e il 2 luglio 2018. Si consideri, in proposito, che, per giustificare il rigetto, il Giudice dell'esecuzione si limitava ad affermare, in termini oggettivamente generici, che le condotte illecite di Dolzi non erano espressive di un disegno criminoso preordinato e non potevano ritenersi unificate dall'omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio.
Si evidenziava, al contempo, che non erano stati acquisiti elementi processuali dimostrativi dell'unicità del programma delinquenziale del condannato, che, a sostegno della sua istanza, non aveva fornito elementi idonei a giustificare l'applicazione del vincolo invocato ex artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen.Tuttavia, in questo modo, si trascurava di considerare che una parte delle condotte illecite poste in essere da Luca Dolzi si connotavano per la loro, incontroversa, omogeneità esecutiva, riguardando i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), commessi, a Roma, tra il 3 e il 4 maggio 2014 e il 17 giugno 2014, nell'arco di appena un mese.
Né poteva assumere un rilievo decisivo, in senso sfavorevole al condannato, la circostanza che uno di tali delitti era stato commesso in concorso formale con un'altra fattispecie, giudicata dalla Corte di appello di Roma il 20 gennaio 2017, riguardante la violazione della disciplina delle armi, assumendo tale dato fattuale una connotazione neutrale, proprio in conseguenza dei profili di omogeneità, tipologica e temporale, richiamati. Su questi dati circostanziali, dunque, si imponeva una verifica giurisdizionale analitica, rispettosa dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2, finalizzata a escludere che l'astratta contiguità, tipologica e territoriale, dei reati giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte non consentiva di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell'interesse di Dolzi.
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per