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Sentenza — n. 363/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding procedural nullity due to untimely objection to hearing format change.

Numero d'incarto Sentenza — n. 363/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Silvano Citro's cassation appeal challenging a lower court's refusal to order his personal appearance in execution proceedings. Although the trial notice used an outdated legal formula regarding how detained individuals outside the court's jurisdiction could be heard, the Court found the procedural violation did not warrant annulment. The Court ruled that such defects constitute only intermediate nullities which must be raised immediately at the hearing, a requirement Citro failed to meet.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: A procedural defect arising from the application of a previous legal formula instead of the current one regarding the hearing of a detained person constitutes an intermediate nullity, not an absolute one, and must be raised at the hearing itself to be effective.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural nullity intermediate nullity execution proceedings detained person hearing timely objection legal formula update cassation appeal diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Viceversa, nel caso di specie, l'avviso avrebbe dovuto fare riferimento alla nuova formulazione art. 666, comma 4, cod. proc. pen., così come novellato dall'art.
Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Tuttavia, tale violazione, tenuto conto della giurisprudenza consolidatasi nel vigore della previgente disciplina, non può che essere ricondotta alle ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, prefigurate dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che le due formulazioni dell'art.
Art. 180, cod. proc. pen.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
art. 671 cod. proc. pen
Con ordinanza del 22 febbraio 2023 il Tribunale di Reggio Emilia, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Silvano Citro, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 40835 del 05/06/2014, Padovan
pen.» (Sez. 1, n. 40835 del 05/06/2014, Padovan, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Citro Silvano, nato a Salerno il 17/07/1985 Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 22/02/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 febbraio 2023 il Tribunale di Reggio Emilia, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Silvano Citro, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio.

2. Avverso questa ordinanza Silvano Citro, a mezzo dell'avv. Antonio Boffa, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., per non essere stato esaminato dal Giudice dell'esecuzione personalmente, previa traduzione ovvero mediante collegamento a distanza, nonostante fosse detenuto presso la Casa circondariale di Salerno e ne avesse fatto espressamente richiesta. Si era, in questo modo, concretizzata una nullità assoluta e insanabile, rilevante ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen., derivante dal fatto che nell'avviso di fissazione dell'udienza del 22 febbraio 2023, che si sarebbe dovuta celebrare davanti al Tribunale di Reggio Emilia, veniva utilizzata la Formula normativa previgente dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., che prevedeva la possibilità per l'istante detenuto di essere sentito il giorno prima dell'udienza dal magistrato di sorveglianza competente, senza tenere conto delle modifiche introdotte dall'art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Silvano Citro è infondato.

2. Occorre premettere che l'avviso di fissazione dell'udienza del 22 febbraio 2023, che si sarebbe dovuta celebrare davanti al Tribunale di Reggio Emilia, conteneva la formula normativa precedente al novellato art. 666, comma 4, cod. proc. pen. Nella precedente formulazione, in particolare, tale disposizione prevedeva: «L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudi0e, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione».

Viceversa, nel caso di specie, l'avviso avrebbe dovuto fare riferimento alla nuova formulazione art. 666, comma 4, cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022. Tale disposizione, infatti, ha sostituito il periodo «; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice,» con il periodo «. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato».

Per effetto della nuova sequenza procedimentale prefigurata dall'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., Silvano Citro, che era detenuto a Salerno, in un luogo diverso dalla circoscrizione del Tribunale di Reggio Emilia, avendo richiesto di essere sentito personalmente, avrebbe dovuto essere esaminato mediante traduzione ovvero mediante collegamento a distanza, e soltanto nell'ipotesi in cui avesse rifiutato l'audizione a distanza, avrebbe potuto essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, ovvero dal Magistrato di sorveglianza di Salerno.

Ne discende che può ritenersi incontroverso che, nei confronti di Citro, si concretizzava una violazione della sequenza procedimentale prefigurata dalla nuova formulazione dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., non essendosi proceduto a sentire il ricorrente con le modalità previste dalla novellata disposizione. Tuttavia, tale violazione, tenuto conto della giurisprudenza consolidatasi nel vigore della previgente disciplina, non può che essere ricondotta alle ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, prefigurate dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che le due formulazioni dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., succedutesi nel tempo, lasciano immutato il nucleo essenziale del diritto dell'istante a essere sentito, la cui attivazione è rimessa alla sua iniziativa.

Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma quarto, cod. proc. pen., l'interessato, detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l'udienza, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio ex,..2_ /71 4a- art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 40835 del 05/06/2014, Padovan, Rv. 260721 - 01).

In questa cornice, deve rilevarsi che la nullità di ordine generale a regime intermedio, verificatasi nei confronti di Silvano Citro, avrebbe dovuto essere sollevata all'udienza camerale celebrata davanti al Tribunale di Reggio Emilia il 22 febbraio 2023, con la conseguenza che non essendo stata tale violazione della sequenza procedimentale eccepita tempestivamente nell'interesse del condannato, la stessa deve ritenersi sanata, per effetto del c:ombinato disposto di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen.

4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da Silvano Citro, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent