Sentenza — n. 203/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24/5/2023, visto l'art. 168 cod. pen., ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a STASI NICOLA con la sentenza emessa dal Tribunale di Matera il 17/1/2017, irrevocabile 1'11/3/2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 168 cod. pen; Sentenza — n. 203/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In data 13 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. Nicola Lettieri chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STASI NICOLA nato a MATERA il 29/04/1976 avverso l'ordinanza del 24/05/2023 del TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NICOLA LETTIERI per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24/5/2023, visto l'art. 168 cod. pen., ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a STASI NICOLA con la sentenza emessa dal Tribunale di Matera il 17/1/2017, irrevocabile 1'11/3/2017.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli artt. 127, 178, lett., c), 179, comma 1 e 666 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso inaudita altera parte.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione. Nel secondo motivo il ricorrente rileva l'incompetenza territoriale del giudice dell'esecuzione che si è pronunciato e che la pena sarebbe stata erroneamente individuata.
3. In data 13 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. Nicola Lettieri chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Nel primo motivo la difesa eccepisce la nullità del provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio in quanto lo stesso, nonostante sia stata fissata l'udienza per la trattazione della richiesta, sarebbe stato emesso inaudita altera parte. La doglianza è fondata. 2.1. Come evidenziato dalla difesa e per quanto emerge dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01): -in data 3 gennaio 2023 il Procuratore della Repubblica ha richiesto la revoca della sospensione condizionale della pena; -il giudice dell'esecuzione ha fissato l'udienza in camera di consiglio per la data 9 maggio 2023; -nel corso dell'udienza del 9 maggio 2023 la difesa ha fatto riferimento a un altro incidente di esecuzione nel frattempo celebrato e ha prodotto un documento che il giudice ha acquisito/ disponendo il rinvio all'udienza del 30 maggio 2023 (cfr. verbale allegato al ricorso e in atti); -il medesimo giudice dell'esecuzione, in data 24 maggio 2023, ha pronunciato l'ordinanza impugnata, poi depositata il 25 maggio 2023. 2.2.
Il provvedimento, assunto dal giudice in data antecedente la celebrazione dell'udienza di rinvio, espressamente fissata per sentire le conclusioni delle parti, è nullo. Tale provvedimento, infatti, sebbene fosse fissata l'udienza in camera di consiglio, risulta essere stato deliberato "de plano", fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ed è pertanto, come anche di recente ribadito, affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento che, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D.
Rv. 279452 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01).Ragioni queste per le quali la decisione deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Matera per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Matera per l'ulteriore corso. Così deciso il 26