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Sentenza — n. 201/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 201/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 201/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ORSI RAFFAELE nato a Pozzuoli il 28/10/1943 avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Simone Perelli, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 2 febbraio 2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato Raffaele D'Orsi di dichiarare la non esecutività della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3379 del 2017, irrevocabile il 24 luglio 2017, per omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il processo era iniziato il 23 giugno 2014, ma, a seguito di effetto di rinnovazione della notifica disposta dal giudice per la successiva udienza del :30 marzo 2015, l'imputato era stato dichiarato assente, il processo era proseguito poi con il rito dell'assenza, e l'imputato non aveva, pertanto, diritto alla notifica dell'estratto contumaciale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 201/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, infatti, l'imputato non era stato dichiarato contumace, perché in prima udienza, a fronte dell'eccezione di mancata notifica, il giudice aveva disposto la rinnovazione della stessa e non aveva pronunciato la dichiarazione di contumacia. Mancando i presupposti per la deroga di cui al comma 2 dell'art. 15-bis, il processo in esame restava disciplinato dalla norma generale del comma 1 dello stesso art. 15-bis, che dispone l'applicazione del regime dell'assenza per i "procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado".

Parole chiave

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esecuzione della sentenza esecuzione – Documenti da produrre domanda di continuazione dell'esecuzione dichiarazione di esecutività esecuzione delle pene revoca dell'esecutore testamentario
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ORSI RAFFAELE nato a Pozzuoli il 28/10/1943 avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Simone Perelli, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 2 febbraio 2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato Raffaele D'Orsi di dichiarare la non esecutività della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3379 del 2017, irrevocabile il 24 luglio 2017, per omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il processo era iniziato il 23 giugno 2014, ma, a seguito di effetto di rinnovazione della notifica disposta dal giudice per la successiva udienza del :30 marzo 2015, l'imputato era stato dichiarato assente, il processo era proseguito poi con il rito dell'assenza, e l'imputato non aveva, pertanto, diritto alla notifica dell'estratto contumaciale.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo cori cui deduce violazione di legge perché la contumacia sarebbe uno stato non irretrattabile, insuscettibile di venire meno per effetto della nuova normativa sull'assenza, perché genera nell'imputato un affidamento in relazione al suo statuto di tutela conseguente all'iniziale dichiarazione di contumacia.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Simone Perelli, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è infondato Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che: - all'udienza dibattimentale del 23 giugno 2014 la difesa dell'imputato eccepisce mancata notifica del decreto di citazione a giudizio a D'Orsi Raffaele, il giudice dispone la rinotifica del decreto di citazione e rinvia al 30 marzo 2015; - all'udienza del 30 marzo 2015, effettuata la rinnovazione della notifica, D'Orsi viene dichiarato assente. Ne consegue che si versa in situazione diversa da quella prevista dall'art. 15- bis, comma 2, I. 28 aprile 2014, n. 67, che prevedeva la sopravvivenza del rito della contumacia "ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità".

Nel caso in esame, infatti, l'imputato non era stato dichiarato contumace, perché in prima udienza, a fronte dell'eccezione di mancata notifica, il giudice aveva disposto la rinnovazione della stessa e non aveva pronunciato la dichiarazione di contumacia. Mancando i presupposti per la deroga di cui al comma 2 dell'art. 15-bis, il processo in esame restava disciplinato dalla norma generale del comma 1 dello stesso art. 15-bis, che dispone l'applicazione del regime dell'assenza per i "procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado".

Proseguendo il giudizio con il rito dell'assenza, non era dovuta la notifica estratto contumaciale. La decisione del giudice dell'esecuzione resiste, pertanto, alla censura che le è stata rivolta, ed il ricorso è infondato.

5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 ottobre 2023 Il cons