Italian Court dismisses appeal against drug trafficking detention, citing statutory presumption of continued danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of pre-trial detention for the defendant. The prosecution argued the defendant remained a key organizer in a drug trafficking ring, while the defense claimed the danger had ceased. The court ruled that under specific statutory provisions, the presumption of continued danger applies automatically unless proven otherwise, rendering the defendant's arguments insufficient to overturn the measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3, cod. proc. pen.; In cases involving organized crime where specific statutory presumptions apply, the court lacks the duty to independently verify the current existence of danger if the defendant fails to provide evidence disproving the statutory presumption.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALIANO ANGELO nato a LAMEZIA TERME il 09/10/1989 avverso l'ordinanza del 16/03/2023 del TRIB. RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; sentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avv. Larussa Antonio che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento (3L,
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di Angelo Galiano cl. 89 la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lamezia Terme dal mese di agosto 2016 con condotta perdurante quanto meno fino al 13 novembre 2019, data di arresto di Antonio Galiano, (capo 1) e in ordine ad alcuni reati scopo di cui all'art. 73 d.P.R. n.309/1990, commessi in Lamezia Terme nel periodo giugno- novembre 2019 [capi 27), 56), 112), 113), 114)].
Le indagini, attuate attraverso operazioni di intercettazione telefonica ed ambientate, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, nonché attraverso l'assunzione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Angelo Torcasio e Giuseppe Giampà, avevano consentito di disvelare un quadro gravemente indiziante dell'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia Galiano con stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in Lamezia Terme che fuori dal territorio lametino.
Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della citata famiglia Galiano, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico, come nel caso del sottogruppo riconducibile a Caterina Butruce e alla figlia Angela Franceschi. Secondo i giudici della cautela, i Galiano (il padre Giorgio e i figli Antonio e Angelo cl.
90) rappresentavano il punto di riferimento per tutti gli associati, in quanto capi, finanziatori, promotori e organizzatori dello spaccio. A livello intermedio, tra i vertici e l'ampia rete di pushers, si collocavano Raffaele Scalise, Marco Perri e Battista Onorato, uomini di fiducia dei capi e fornitori, nonché Bruno Cappellano e i fratelli Lupparelli. Infine vi erano gli spacciatori stabili, tra i quali, Antonio Giampà (detto Tony Tony), Antonio Ventura (detto Pupello), Giuseppe Ammendola, Pasquale Iannelli, Salvatore D'Agostino, Pietro Giovanni D'agostino e Gianluca Paradiso.
Il gruppo disponeva di una variegata clientela, di una base logistica (la casa dei Galiano in Lametia Terme) e di una cassa comune, anche per il sostentamento dell'associazione e dei suoi appartenenti, nella quale confluivano anche gli introiti del sottogruppo diretto dalla Butruce.In tale contesto era emersa, dalle operazioni di intercettazione, la figura di Angelo Galiano c1.89, cugino del capo dell'associazione Antonio Galiano, come persona incaricata di recuperare le somme a debito dovute al sodalizio dai tossicodipendenti e di procacciare nuovi clienti ai quali egli stesso era solito cedere sostanza stupefacente.
2. Avverso l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso e formulato un unico articolato motivo con cui ha censurato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Sotto il profilo della contestazione del reato di cui al capo 1), il difensore osserva che: -le intercettazioni avevano al più dimostrato una frequentazione, dovuta a rapporti famigliari, fra il ricorrente e Antonio Galiano; - il G.I.P. sarebbe incorso in un errore di persona, confondendo il ricorrente con Angelo Galiano c1.90, fratello di Antonio Galiano: nell'ordinanza genetica, infatti, si dava atto che Angelo Galiano ci. 89 dopo l'arresto di Antonio Galiano era rientrato a Lannezia Terme da Novara, quando invece il ricorrente mai era stato in tale città; - la partecipazione al contesto associativo sarebbe stata desunta dal coinvolgimento in soli cinque delitti scopo, tutti commessi in un esiguo arco temporale; irrilevante sarebbe il richiamo all'intervento nei confronti di Cosimo Bonafortuna e Giorgio Durante per riscuotere i crediti, posto che non era stato accertato che tali crediti si riferissero a cessioni di sostanza stupefacente da parte del gruppo Galiano.
Sotto il profilo della contestazione dei reati scopo, il difensore osserva che non erano mai stati effettuati sequestri di sostanza stupefacente; che il contenuto delle intercettazioni non sarebbe dimostrativo; che nelle conversazioni relative al capo 27) si faceva riferimento ad un quantitativo pari a 1,3 grammi di cocaina, onde al più la contestazione avrebbe dovuto essere quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; che dalle conversazioni di cui al capo 56) emergeva solo che Angelo Galiano era destinatario di una confidenza da parte di Antonio Galiano; che dalle conversazioni di cui ai capi 112), 113) e 114) emergeva solo che il ricorrente era destinatario di accuse da parte di Antonio Galiano e Giorgio Galiano, in assenza di elementi di riscontro.
Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il difensore osserva che i fatti risalirebbero comunque all'anno 2019 e che l'arresto di Antonio Galiano aveva determinato la fine del presunto sodalizio.3. Nel corso dell'udienza il Procuratore Generale e il difensore hanno concluso come indicato in epigrafe. Il difensore ha anche depositato copia dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari notificato al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Le questioni devolute riguardano la valutazione della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dell'indagato all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la valutazione della gravità indiziaria in ordine ai delitti scopo e il ritenuto quadrocautelare. 3.Si deve ricordare che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze//i, Rv. 276976 - 01).
L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione;
Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.
U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).
4. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, si osserva che il Tribunale del Riesame ha ritenuto non esservi dubbi in merito alla identificazione del ricorrente come la persona alla quale dovevano essere ascritte le imputazioni, in ragione dei riferimenti contenuti nelle intercettazioni al rapporto di parentela con Antonio Galiano (a titolo di esempio i giudici hanno ricordato il progr. n. 735 del 6 novembre 2019 nel corso del quale Antonio Galiano si era rivolto al suo interlocutore chiamandolo "cuggi") e del soprannome "il ninno" con cui era conosciuto e nominato.
Quanto ai gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati scopo, i giudici hanno richiamato, con riferimento al reato di cui al capo 27) il contenuto delle conversazioni registrate e il sequestro di grammi 1,3 di sostanza stupefacente del tipo cocaina trovata nella disponibilità dell'acquirente Antonio Mauro; con riferimento ai reati di cui ai capi 56), 112), 113), 114) il contenuto delle conversazioni intercettate, debitamente indicate, da cui era emerso il coinvolgimento del ricorrente nella attività di spaccio posta in essere dai congiunti e le cessioni direttamente effettuate nei confronti di Anselmo Mastroianni, di un soggetto di Vena di Maida e, in più occasioni, di Marco Cosentino.
Quanto ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, i giudici hanno richiamato i passaggi dell'ordinanza genetica in cui si era dato atto dell'esistenza dell'associazione a struttura gerarchica, caratterizzata da ripartizione dei compiti, mutua assistenza e cassa comune, in grado di porre in essere una consistente mole di reati fine in materia di stupefacenti. Le intercettazioni, ancora una volta debitamente indicate, avevano documentato che in seno a tale sodalizio, il ricorrente, in un lasso temporale apprezzabile, da giugno a novembre 2019, aveva collaborato attraverso una reiterata e significativa attività di spaccio, posta in essere per conto dell'associazione e sotto la supervisione dei congiunti, i quali gli fornivano le dosi di sostanza stupefacente da smerciare, interloquivano sulle modalità delle cessioni e ai quali egli era tenuto a versare i corrispettivi ricevuti dagli acquirenti.
I giudici, inoltre, hanno sottolineato il compito affidato dai capi dell'associazione al ricorrente di individuare nuovi possibili acquirenti della droga, di recuperare i crediti vantati dal gruppo nei confronti degli acquirenti, come nel caso di Cosimo Bonafortuna e Giorgio Durante, e di attivarsi rispetto a questioni rilevanti per il sodalizio, come quella dei rapporti con Giuseppe Barbera e con i fratelli Muraca. 4.1. A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati e nella interpretazione del contenuto delle conversazioni registrate, il motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la gravità indiziaria, è meramente reiterativo delle stesse doglianze già formulate nel giudizio di riesame.
In primo luogo, occorre evidenziare che il difensore, in più passaggi, opera un riferimento al contenuto della motivazione della ordinanza genetica, ma non si confronta con la motivazioni dell'ordinanza impugnata e con le ragioni di fatto e di diritto in essa. Inoltre, si deve rilevare che le doglianze sono del tutto generiche e si limitano a contestare, in maniera, come detto inammissibile, la valenza dimostrativa delle intercettazioni, a riportare ampi stralci della giurisprudenza di legittimità (talora riferiti a principi in materia di affermazione di responsabilità e non già alla materia cautelare), senza ancorare le ragioni di diritto alla specificità del caso concreto, e ad invocare la impossibilità di desumere la partecipazione ad un contesto associativo dalla semplice commissione dei reati scopo, fra l'altro posti in essere in un arco di tempo limitato.
Sotto tale ultimo profilo, invero, l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, dà conto di come il coinvolgimento dell'indagato nei reati scopo, per le modalità concrete emerse dalle intercettazioni, fosse indicativo di una organizzazione stabile e duratura nel tempo. L'ordinanza, dunque, appare conforme al consolidato orientamento per cui legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso delle condotte integranti i reati fine ad opera di soggetti stabilmente collegati (ex multis, Sez. 2 n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724;
Sez. 2, n 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540) ed, altresì, conforme all'orientamento per cui in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 - 01Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Annarante, Rv. 278440).5.
Il motivo deve ritenersi manifestamente infondato anche nella censura relativa al trattamento cautelare. Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664).
Si è così messo in rilievo che in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione, la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare" ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193;
Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). Il Tribunale, nel caso di specie, ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza della esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva e l'assenza di elementi atti a vincere a presunzione, rilevando che la pretesa disegregazione del sodalizio non era dimostrata e che in ogni caso la gravità della condotta caratterizzata da sistematica attività di spaccio e la disponibilità manifestata nei confronti di un gruppo criminale, all'interno el quale aveva rivestito un ruolo significativo, dovevano essere considerati indicatori di un pericolo concreto e attivale di reiterazione del reato .
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.Gli atti devono essere trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla canc