Sentenza — n. 34820/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di Radosavljevic Tronnolone Erik, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria austriaca il 1 febbraio 202:3, subordinando la consegna alla condizione che, all'esito dell'eventuale processo, il predetto sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflittagli dalla Autorità Giudiziaria. Radosavljevic Tronnolone Erik è indagato quale autore dei reati di truffa, contraffazione di valuta e associazione a delinquere, commessi a Vienna tra luglio e dicembre 2022 ed è sottoposto, per questa causa, alla misura della custodia cautelare in carcere. 2.Con l'unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore del ricorrente denuncia la violazione ci legge in relazione al principio di proporzionalità sancito dall'art. 5, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea, dagli artt. 6 e 7 della CDFUE e dagli artt. 5 e 8 della CEDU.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 34820/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Né può ingenerare dubbi quanto sostenuto in ordine al fatto che il m.a.e. "è necessario per accertare il reato", posto che l'esercizio dell'azione penale è proprio a ciò deputata.3. La seconda censura è, del pari, generica, posto che, a fronte della conclusione alla quale è pervenuta la Corte di appello di TorinD sulla rispondenza del mandato di arresto europeo ai requisiti formali e sostanziali imposti dall'art. 6 I. n. 69 del 2005, la difesa si è limitata a sostenere la assoluta genericità e indeterminatezza della incolpazione, senza tuttavia confrontarsi con il contenuto del mandato stesso, che descrive puntualmente le condotte oggetto della richiesta di consegna.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Radosavljevic Tronnolone Erik nato H204/2004 a Reggio Emilia avverso la sentenza del 22/06/2023 della Cori:e di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Sentito il difensore, avvocato Sergio Almondo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di Radosavljevic Tronnolone Erik, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria austriaca il 1 febbraio 202:3, subordinando la consegna alla condizione che, all'esito dell'eventuale processo, il predetto sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflittagli dalla Autorità Giudiziaria. Radosavljevic Tronnolone Erik è indagato quale autore dei reati di truffa, contraffazione di valuta e associazione a delinquere, commessi a Vienna tra luglio e dicembre 2022 ed è sottoposto, per questa causa, alla misura della custodia cautelare in carcere. 2.Con l'unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore del ricorrente denuncia la violazione ci legge in relazione al principio di proporzionalità sancito dall'art. 5, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea, dagli artt. 6 e 7 della CDFUE e dagli artt. 5 e 8 della CEDU.
L'autorità giudiziaria austriaca ha motivato il mandato di arrestp europeo ponendo a fondamento dello stesso una esigenza esclusivamente istruttoria, che, tuttavia, lo Stato di emissione avrebbe potuto legittimamente perseguire a mezzo di uno strumento meno invasivo. Inoltre, il capo di imputazione è assolutamente generico e indeterminato, al punto da ledere irrimediabilmente il diritto di difesa garantito e protetto dalla Carta Costituzionale italiana nonché dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, essendo affetto da genericità in ogni sua articolazione. 2.Per quanto concerne la prima cesura dell'unico motivo, occorre evidenziare che la stessa non è stata dedotta dinnanzi alla Corte di appello di Torino, che, conseguentemente, non ha affrontato la questione giuridica sol:tesa. In ogni caso, la doglianza è manifestamente infondata: deve sottolinearsi che nella prima pagina dell'euromandato si parla di provvedimento emesso ai fini dell'esercizio della azione penale e che nelle pagine successive si fornisce l'elencazione di tutte le fonti di prova raccolte, non sostenendo affatto che Radosavljevic dovrà essere sottoposto a un atto istruttorio.
Né può ingenerare dubbi quanto sostenuto in ordine al fatto che il m.a.e. "è necessario per accertare il reato", posto che l'esercizio dell'azione penale è proprio a ciò deputata.3. La seconda censura è, del pari, generica, posto che, a fronte della conclusione alla quale è pervenuta la Corte di appello di TorinD sulla rispondenza del mandato di arresto europeo ai requisiti formali e sostanziali imposti dall'art. 6 I. n. 69 del 2005, la difesa si è limitata a sostenere la assoluta genericità e indeterminatezza della incolpazione, senza tuttavia confrontarsi con il contenuto del mandato stesso, che descrive puntualmente le condotte oggetto della richiesta di consegna.
In particolare, viene precisato che il ricorrente, con complici, in parte noti e in parte da identificare, è indagato per avere posto in circolazione moneta contraffatta per euro 99.900, utilizzata a fini di frode per l'acqJisto di due orologi di pregio (reato commesso l'undici luglio 2022) e, nel contesto di un'organizzazione criminale, per avere sottratto otto orologi di pregio del valore di euro 166.000, avvalendosi di mezzo fraudolento (reato commesso il 7 dicembre 2022).
4. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22