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Ordinanza — n. 51795/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding sentencing and probation measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51795/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Serafino Petilli inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued the lower court's sentencing was illogical and failed to grant a substitute measure under Article 20-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the arguments did not specifically address the reasoning in the appealed judgment or the negative prognosis regarding compliance with short-term detention restrictions.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; Art. 58, Legge 689/1981: Appeals must specifically confront the court's reasoning; general assertions of illogicality or requests for different evaluations without engaging the specific grounds of the decision render the appeal inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal lack specificity substitute measure probation short term detention compliance prognosis court costs award Italian criminal procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo, volto a dedurre il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione di una misura sostitutiva di cui all'art. 20-bis cod.
Art. 58, Legge 24 novembre 1981, n. 689
pen, è parimenti inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la prognosi negativa sull'ottemperanza alle prescrizioni connesse alla pena detentiva breve legittimamente espressa dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 58, legge 24 novembre 1981, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETILLI SERAFINO nato a MINERVINO MURGE il 08/02/1967 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Serafino Petilli deduce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della sentenza impugnata; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa e più favorevole valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio;

Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo, volto a dedurre il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione di una misura sostitutiva di cui all'art. 20-bis cod. pen, è parimenti inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la prognosi negativa sull'ottemperanza alle prescrizioni connesse alla pena detentiva breve legittimamente espressa dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre