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Ordinanza — n. 51792/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity and failure to address the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51792/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Bove inadmissible due to a lack of specificity and the presentation of alternative interpretations of the trial record. The appellant argued for the erroneous application of specific criminal and procedural code articles, but the court found these claims did not engage with the actual reasoning of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by failing to confront the contested judgment's reasoning with abstract legal principles or by proposing alternative readings of the evidence rather than challenging the legal conclusions drawn from them.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity abstract legal principles alternative interpretation of evidence procedural costs Criminal Procedure Code Cassa delle ammende circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 535 cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVE DOMENICO nato a ORTA NOVA il 04/10/1970 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Domenico Bove deduce l'erronea applicazione degli artt. 533, 535 cod. proc. pen. e degli artt. 131 bis, 62 bis, 69 e 133 cod. pen. e, con il secondo motivo, la manifesta illogicità della sentenza su tali punti; Considerato che i motivi dedotti sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono nell'enunciazione di astratti principi di diritto non riferiti alle statuizioni della sentenza impugnata;

Ritenuto, inoltre, che le censure volta a dimostrare l'erroneità dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente sono diverse da quelle consentite dalla legge, in quanto si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobr