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Ordinanza — n. 51791/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere repetition of appellate court's rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51791/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Zappia inadmissible. Zappia argued that the lower court incorrectly applied elements of Article 337 of the Penal Code and failed to provide sufficient reasoning. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already dismissed by the Court of Appeal and relied on a misinterpretation of the trial record.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.; Appeals based solely on the insufficiency of the lower court's reasoning are inadmissible, as they do not constitute a valid ground for cassation under the specified statutory provision.

Parole chiave

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inadmissible appeal insufficient reasoning reiteration of arguments cassation procedure Article 606 penal code condotta illecita della polizia polizia e ordine pubblico omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
185451 - 01) e non giàrcome prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.f la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa;
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub
Sez. 1, n. 2933 del 24/09/1990, Caponaccio
253945; Sez. 1, n. 2933 del 24/09/1990, Caponaccio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPIA FRANCESCO nato a CALTANISSETTA il 12/08/1974 avverso la sentenza dei 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Francesco Zappia deduce l'erronea applicazione degli elementi oggetti e soggettivi dell'art. 337 cod. pen., in quanto l'imputato non avrebbe in alcun modo intralciato l'azione degli operanti, e, con il secondo motivo, l'insufficienza della motivazione sul punto;

Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una mera reiterazione di censure già svolte in grado di appello e motivatamente disattese dalla Corte di appello (pag. 2 della sentenza impugnata) e si fondano su una diversa interpretazione delle risultanze dibattimentali; Considerato che è, peraltro, inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945; Sez. 1, n. 2933 del 24/09/1990, Caponaccio, Rv. 185451 - 01) e non giàrcome prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.f la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobr