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Ordinanza — n. 51790/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for soliciting retrial and lacking specificity regarding non-mention benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51790/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Manzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Manzo argued that seized drugs were intended for personal use and requested the application of the non-mention benefit, but his claims were too general. The court rejected these arguments because they merely solicited a new evaluation of evidence rather than addressing the specific reasoning of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals must specifically address the lower court's reasoning; general complaints or requests for re-evaluation of evidence render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal non mention benefit specificity requirement drug possession Cassa delle ammende traffico qualificato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO ALESSANDRO nato a MILANO il 24/02/1976 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Alessandro Manzo deduce la violazione dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità sarebbe stata destinata ad uM personale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità;

Considerato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del beneficio della non menzione, è aspecifico, in quanto si limita a proporre rilievi di ordine generale sulla disposizione di cui invoca l'applicazione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha congruamente stigmatizzato la genericità del motivo di appello proposto sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobr