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Ordinanza — n. 51788/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting renewed fact-finding on evidence beyond reasonable doubt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51788/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Calcagno's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the evaluation of evidence and the illogical reasoning of the lower court. Calcagno argued that the appellate court failed to apply the 'beyond reasonable doubt' standard and committed errors in assessing the co-principal's role in drug possession. The court ruled that such arguments merely request a re-evaluation of facts, which is exclusively the province of the trial judge and not the cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Artt. 192, 533, 546 c.p.p.: The cassation court cannot use the 'beyond reasonable doubt' principle to validate alternative fact reconstructions if the appellate court already examined them, nor can it substitute its own assessment of factual elements reserved to the trial judge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility beyond reasonable doubt standard factual evaluation exclusive power drug possession co-principal evidence re-evaluation prohibition principio in dubio pro reo dubbio ragionevole argomentazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 110 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone
Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCAGNO LUCA nato a MASSA DI SOMMA il 19/02/1966 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Luca Calcagno, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 110 cod. pen. e degli artt. 192, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione della prova «al di là di oltre ogni ragionevole dubbio» e, con il secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione in ordine al concorso dell'imputato nell'altrui detenzione di sostanza stupefacente;

Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto pur deducendo formalmente violazioni di legge, si risolvono in una sollecitazione, nel giudizio di legittimità, a una rinnovata valutazione degli elementi probatori raccolti nei gradi di merito; Rilevato che il principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600 - 01);

Ritenuto che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1