Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 51786/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest regarding plea bargain penalty in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51786/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant challenged the penalty imposed in an appeal plea bargain, arguing violations of the Criminal Code and defects in reasoning. The court ruled that once a penalty is agreed upon in an appeal plea bargain and confirmed by the appellate court, it cannot be unilaterally modified by the appellant, rendering such challenges inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 1, comma 56, legge 103/2017: In appeal plea bargain proceedings, a cassation appeal challenging the agreed penalty is inadmissible because the judicially confirmed agreement cannot be unilaterally modified by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal plea bargain lack of interest unilateral modification penalty determination inadmissible appeal condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Ritenuto che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod.
Art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n.
art. 133 cod. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPACCHIONE FRANCESCO nato a BOLLATE il 12/10/1983 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alte parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Francesco Capacchione deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena operata nella sentenza impugnata; Considerato che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la Corte di appello di Milano ha applicato al ricorrente ai sensi dell'art. ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena espressamente richiesta dal medesimo;

Ritenuto che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (ex plurimis: Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2