Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest regarding plea bargain penalty in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant challenged the penalty imposed in an appeal plea bargain, arguing violations of the Criminal Code and defects in reasoning. The court ruled that once a penalty is agreed upon in an appeal plea bargain and confirmed by the appellate court, it cannot be unilaterally modified by the appellant, rendering such challenges inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 1, comma 56, legge 103/2017: In appeal plea bargain proceedings, a cassation appeal challenging the agreed penalty is inadmissible because the judicially confirmed agreement cannot be unilaterally modified by the parties.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPACCHIONE FRANCESCO nato a BOLLATE il 12/10/1983 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alte parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Francesco Capacchione deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena operata nella sentenza impugnata; Considerato che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la Corte di appello di Milano ha applicato al ricorrente ai sensi dell'art. ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena espressamente richiesta dal medesimo;
Ritenuto che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (ex plurimis: Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2