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Ordinanza — n. 51782/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 51782/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51782/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIELLA DOMENICO nato a GRAVEDONA ED UNITI il 19/04/1942 RIELLA MASSIMO nato a CHIAVENNA il 28/11/1973 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con i primi due motivi, Riella Massimo e Riella Domenico deducono l'erronea applicazione dell'art. 337 e la manifesta illogicità della sentenza sul punto; Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto i ricorrenti si limitano a riproporre censure già devolute all'esame della Corte di appello di Palermo e motivatamente disattese (alla pag. 3 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 51782/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e la manifesta illogicità della sentenza sul punto; Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto i ricorrenti si limitano a riproporre censure già devolute all'esame della Corte di appello di Palermo e motivatamente disattese (alla pag. 3 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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caso di rigore attenuazione della pena riesame dell'entità pena proporzionalità della pena peggioramento di uno stato anteriore assistenza ulteriore
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIELLA DOMENICO nato a GRAVEDONA ED UNITI il 19/04/1942 RIELLA MASSIMO nato a CHIAVENNA il 28/11/1973 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con i primi due motivi, Riella Massimo e Riella Domenico deducono l'erronea applicazione dell'art. 337 e la manifesta illogicità della sentenza sul punto; Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto i ricorrenti si limitano a riproporre censure già devolute all'esame della Corte di appello di Palermo e motivatamente disattese (alla pag. 3 della sentenza impugnata);

Ritenuto, inoltre, che i motivi proposti dai ricorrenti, formalmente deducendo la violazione di legge, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Rilevato che, con il terzo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nei confronti di Massimo Riella e alla determinazione del trattamento sanzionatorio per entrambi i ricorrenti; Considerato che il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha negato le attenuanti generiche a Massimo Riella in quanto gravato da «innumerevoli precedenti penali» e ha ritenuto la pena irrogata adeguata all'entità della condotta illecita e, segnatamente, RIla violenta spinta agli operanti e alla minaccia di buttarli giù dalla valle;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1