Criminal appeal dismissed for lack of specificity; court cannot re-evaluate facts or exclude recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its lack of specificity regarding the grounds for challenging the lower court's decision. The appellant argued that the trial court failed to properly evaluate evidence and exclude recidivism, but the court found these claims merely expressed dissent without specific comparison to the original reasoning. Consequently, the court ruled that it lacks the power to re-evaluate factual elements, leaving such assessments exclusively to the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely expressing dissent without comparing the contested reasoning to the lower court's specific arguments, as the Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements reserved to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZISA MAICOL nato a VITTORIA il 29/03/1993 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Maicol Zisa deduce la mancanza della motivazione in ordine ai criteri di valutazione delle prove e alla mancata esclusione della pena per la recidiva; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita ad esprimere un mero dissenso dalla stessa;
Ritenuto che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre