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Ordinanza — n. 51780/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity in cited procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51780/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Mohamed Ali Gabsi and Barbara Benin inadmissible. The appellants alleged violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and excessive sentencing but failed to specify how their arguments contrasted with the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeals were rejected for being too general and lacking the required specificity.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Appeals must specifically contrast with the lower court's reasoning; generic assertions of procedural violations or excessive sentencing without precise comparison render the appeal inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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inadmissibility lack of specificity Article 129 Code of Criminal Procedure procedural violation appeal rejection Cassazione sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GABSI MOHAMED ALI nato il 21/08/1985 BENIN BARBARA nato a BOVOLONE il 11/01/1977 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i ricorrenti Mohamed Alì Gabsi e Barbara Benin hanno dedotto la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione sul punto, l'errata qualificazione giuridica del fatto e il carattere eccessivo del trattamento sanzionatorio irrogato;

Considerato che i predetti motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto, che, infatti, i ricorrenti si sono limitati ad enunciare meramente tali asseriti vizi della sentenza impugnata, senza neppure precisare il contenuto delle proprie censure; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2