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Ordinanza — n. 51778/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for illegal seizure evasion via vehicle sale, ruling act frustrates sequester purpose.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51778/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Bruno Frigerio's appeal inadmissible regarding charges of evading a judicial seizure. Frigerio argued that selling a seized vehicle did not constitute the crime of evading seizure under Article 334 of the Penal Code. The court rejected this, holding that the sale frustrated the sequester's purpose by allowing the third-party buyer to dispose of the asset freely, thereby confirming the criminal intent. Consequently, the appeal was dismissed, and Frigerio was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 334, secondo comma, cod. pen.; The stipulation of devices for seized assets constitutes the crime of evading seizure when directed to frustrate the sequester's purpose and facilitate the free disposal of the property by a third party.

Parole chiave

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evading judicial seizure sequester of assets criminal intent third party acquisition inadmissible appeal Article 334 Penal Code frustration of purpose motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 334, secondo comma, cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 334 cod. pen
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 43428 del 30/09/2010, Corsini
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRIGERIO BRUNO nato a COMO il 06/04/1956 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Bruno Frigerio deduce l'erronea applicazione dell'art. 334, secondo comma, cod. pen. in relazione all'elemento oggettivo del reato contestato; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale (art. 334 cod. pen.) la stipulazione di negozi dispositivi dei beni di cui è stato disposto il sequestro, se diretta ad eludere tale vincolo e idonea a rendere anche solo più difficoltoso il conseguimento delle finalità cui lo stesso è funzionale (Sez.

U, n. 43428 del 30/09/2010, Corsini, Rv. 248382 - 01); Ritenuto, inoltre, che, come rilevato nella sentenza impugnata I vendita e la successiva trascrizione dell'autoveicolo ha frustrato lo scop -c-~o reale impresso dall'autorità, in quanto ha posto il terzo acquirente nella condizione di poter disporre liberamente del bene; Rilevato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge per inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per aspecificità, in quanto la censura si risolve in una mera reiterazione di una censura già svolta in grado di appello e motivatamente disattesa dalla Corte di appello (a pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 o