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Ordinanza — n. 51777/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51777/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giuseppe Carbonaro's appeal inadmissible for failing to specifically address the lower court's reasoning. Carbonaro argued violations of procedural rules and lack of logical motivation, but the court found his arguments too general to engage with the specific grounds for the appeal's rejection. Consequently, the appeal was dismissed, and Carbonaro was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; The appeal must specifically confront the reasoning of the challenged judgment; generic complaints regarding vagueness or illogicality without pinpointing the exact part of the decision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility specificity requirement procedural law lack of motivation Supreme Court court costs appeal rejection responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONARO GIUSEPPE nato a TORINO il 10/09/1975 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Giuseppe Carbonaro deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di mancanza o di illogicità della motivazione; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'imputato per tardività della sua proposizione a mezzo di spedizione di raccomandata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023