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Ordinanza — n. 51776/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming evidence misrepresentation, ruling factual evaluation belongs to lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51776/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Guri Kastriot inadmissible due to the alleged misrepresentation of evidence. The appellant argued that the lower courts distorted the trial record, but the court determined this was merely a request for an alternative factual reading rather than a legal error. Consequently, the court ruled that assessing the weight of evidence is exclusively the province of the trial judge, not the appellate body.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of facts for that of the lower court, and a claim of evidence misrepresentation is inadmissible if it merely proposes a different factual interpretation.

Parole chiave

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evidence misrepresentation factual evaluation Court of Cassation lower court powers inadmissible appeal censure procedurali revisione processuale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURI KASTRIOT nato il 26/06/1966 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Kastriot Guri deduce il vizio di travisamento della prova e ha ribadito questo assunto nella memoria depositata in data 12 ottobre 2023; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve non già nella deduzione di un travisamento di una prova, bensì nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto;

Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottob