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Ordinanza — n. 51775/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to cite non-prosecution reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51775/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Hajjaoui Hamza inadmissible due to the lack of specific grounds and failure to identify the specific crime. The appellant argued for a lack of motivation in the lower court's judgment but offered only abstract considerations on the code of procedure without pinpointing the exact error. Consequently, the court rejected the claim for non-prosecution or extinction of the offense and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal must be specific and cannot rely on abstract generalities; the appellant must precisely identify the omitted reasons for non-prosecution or the extinction of the crime.

Parole chiave

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lack of specific grounds abstract considerations inadmissible non-prosecution reasons extinction of crime procedural costs award Cassation appeal dismissal specificity requirement allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJJAOUI HAMZA nato il 23/04/1996 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Harnza Hajjaoui deduce la mancanza della motivazione «in più punti della sentenza»; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina della motivazione della sentenza nel codice di rito;

Ritenuto, che il ricorrente censura anche la mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen., ma non precisa la causa di non punibilità o di estinzione del reato che sarebbe stata illegittimamente pretermessa dalla Corte di appello di Brescia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023