Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding sentencing criteria and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Di Marco's appeal inadmissible for failing to meet the specific requirements of Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Di Marco argued that the lower court's judgment lacked sufficient reasoning on proof evaluation and failed to exclude increased punishment for recidivism. The court rejected this claim because the appeal did not specifically compare the contested reasoning with the actual judgment, rendering it too general.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen; Cassation appeals alleging insufficient motivation or lack of exclusion of recidivism are inadmissible if they do not specifically confront the contested reasoning with the judgment's actual arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCO GIUSEPPE nato a PALERMO il 12/09/1975 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Giuseppe Di Marco deduce l'insufficienza della motivazione in ordine ai criteri di valutazione delle prove e alla mancata esclusione dell'aumento di pena per la recidiva; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata;
Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945; Sez. 1, n. 2933 del 24/09/1990, Caponaccio, Rv. 185451 - 01) e non già come prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre