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Ordinanza — n. 51772/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for soliciting re-evaluation and for being too general.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51772/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andrei Catarama inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because it merely requested a renewed assessment of trial evidence rather than citing a specific legal error. The second ground was dismissed as it offered only general arguments without addressing the specific reasoning of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reduces to a request for a new evaluation of facts or if it is too general, failing to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal solicitation of re-evaluation general arguments Art. 337 penal code Art. 606 procedural code motivi di cassazione legittimazione a ricorrere attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 606 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATARAMA ANDREI nato a TIRGU FROMUS( ROMANIA) il 14/07/1995 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Andrei Catarama deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la propria condotta non avrebbe determinato alcun condizionamento dell'attività degli operanti; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità;

Ritenuto che la Corte di appello, con motivazione congrua e non certo illogica, ha accertato che l'imputato si è scagliato contro uno degli operanti, inveendo contro l'altro; Considerato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è aspecifico, in quanto si limita a proporre rilievi di ordine generale sulla disposizione di cui invoca l'applicazione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e le sue diffuse argomentazioni sul punto censurato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ott