Cassation court dismisses appeal as inadmissible for soliciting re-evaluation and for being too general.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrei Catarama inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because it merely requested a renewed assessment of trial evidence rather than citing a specific legal error. The second ground was dismissed as it offered only general arguments without addressing the specific reasoning of the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reduces to a request for a new evaluation of facts or if it is too general, failing to confront the specific reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATARAMA ANDREI nato a TIRGU FROMUS( ROMANIA) il 14/07/1995 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Andrei Catarama deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la propria condotta non avrebbe determinato alcun condizionamento dell'attività degli operanti; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità;
Ritenuto che la Corte di appello, con motivazione congrua e non certo illogica, ha accertato che l'imputato si è scagliato contro uno degli operanti, inveendo contro l'altro; Considerato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è aspecifico, in quanto si limita a proporre rilievi di ordine generale sulla disposizione di cui invoca l'applicazione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e le sue diffuse argomentazioni sul punto censurato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ott