Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and re-litigation of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Ambrogio Rosario and Paolo Giappone inadmissible. The court ruled that the grievances were insufficiently specific and merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, 393-bis, 59, fourth comma, cod. pen.; Appeals must be specific and cannot merely re-litigate facts already evaluated by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMBROGIO ROSARIO nato a PALERMO il 22/09/1972 GIAPPONE PAOLO nato a PALERMO il 15/08/1983 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Rosario Ambrogio e Paolo Giappone deducono l'erronea applicazione degli artt. 337, 393-bis e 59, quarto comma, cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto i ricorrenti si limitano a riproporre una censura già devoluta all'esame della Corte di appello di Palermo e motivatamente disattesa (alla pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, inoltre, che la censura proposta dai ricorrenti, pur formalmente deducendo la violazione di legge, si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Considerato che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.
U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 o