Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding non-punishability due to minor offense under Art. 131 bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Montalbano inadmissible due to a lack of specificity in his arguments. Montalbano claimed the lower court failed to apply the non-punishability provision for minor offenses under Article 131 bis of the Penal Code, but the court noted this argument did not properly contrast with the appellate judgment's reasoning. Furthermore, the court determined that Article 131 bis was not in force at the time of the crime of resisting a public official, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by failing to contrast with the lower court's reasoning or if the statutory provision cited was not in force at the time of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTALBANO SALVATORE nato a PALERMO il 28/05/1986 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Salvatore Montalbano deduce l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato come la condotta non potesse essere considerata di particolare tenuità e, comunque, la vigenza, al momento del fatto, del divieto legislativo di applicare l'art. 131 bis cod. pen. in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023.