Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity regarding extended confiscation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Ceroli inadmissible and ordered him to pay court costs. Ceroli argued that the lower court violated Article 240-bis of the Penal Code regarding the extended confiscation of €18,660 found in his possession, claiming the funds were justified by his car trading business. The court rejected this claim as too generic and noted that the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual findings reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 240-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely asserting generic legal principles or disputing the factual valuation of evidence without concrete arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEROLI ALESSANDRO nato a LANCIANO il 25/07/1988 avverso la sentenza del 04/04/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Alessandro Ceroli deduce la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. in relazione alla confisca allargata, disposta dalla sentenza impugnata, della somma di euro 18.660,00 euro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato a proporre generici principi di diritto relativi all'applicazione della disposizione di cui all'art. 240-bis cod. pen. e ad affermare apoditticamente che la somma rinvenuta nella sua disponibilità sarebbe giustificata dalla propria attività di compravendita di autovetture all'estero;
Ritenuto che esula, peraltro, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 otto