Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific statutory mitigation arguments in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. Javier Adrian Calleri argued that the Court of Appeal failed to apply specific statutory mitigation provisions from the 1990 Decree, but the court rejected these claims. The court ruled that these arguments were either already addressed and dismissed in the second instance or improperly introduced for the first time, violating procedural rules requiring such deductions to be raised earlier.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, fifth and seventh paragraphs of D.P.R. 309/1990; Art. 609, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure: Appeals are inadmissible if they merely reiterate previously rejected criticisms or introduce new legal arguments that should have been raised in the second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALLERI JAVIER ADRIAN nato il 10/05/1972 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Javier Adrian Calleri si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una mera reiterazione di una censura già svolta in grado di appello e motivatamente disattesa (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) e, comunque, implica una lettura alternativa delle risultanze istruttorie;
Rilevato che, con il secondo e il terzo motivo proposti, Javier Adrian Calleri congiuntamente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, settimo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che i motivi, che, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non sono stati dedotti nei motivi di appello e, comunque, nel giudizio di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 otto