Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation outside appellate court powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Hassen Labiadh inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to reclassify his conduct under Article 73 of the Penal Code and committed a defect in reasoning. The court rejected this, ruling that such requests merely ask for a renewed factual assessment, which is exclusively the province of the trial judge and not the cassation court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual findings or request a new assessment of evidence, reserving such functions solely to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABIADH HASSEN nato il 24/06/1982 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Hassen Labiadh censura la mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e il vizio di motivazione sul punto; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto le censure dedotte si risolvono in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità;
Ritenuto che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre