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Ordinanza — n. 51763/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evasion charge, ruling facts support conviction despite defendant's sleep.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51763/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Ignazio Calì's appeal inadmissible regarding the charge of evasion. The appellate court found that despite Calì sleeping and not hearing the knock, the police's persistent and violent banging for over ten minutes, combined with the lack of alternative explanations, justified his conviction. The Supreme Court upheld this decision, emphasizing that it lacks the authority to re-evaluate factual findings made by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings; an appeal based on a different assessment of evidence constitutes a mere request for renewed evaluation and is inadmissible.

Parole chiave

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evasion charge inadmissible appeal factual re-evaluation police persistence sleeping defendant imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALI' IGNAZIO nato a PALERMO il 15/05/1983 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Ignazio Calì deduce la violazione di legge in relazione all'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto sussistente il delitto di evasione asseritamente posto in essere dall'imputato, ancorché fosse verosimile che l'imputato non avesse sentito gli operanti bussare alla porta della propria abitazione perché in orario notturno stava dormendo;

Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione nel giudizio di legittimità degli elementi probatori raccolti nei giudizi di merito; Ritenuto che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che la Corte di appello di Palermo ha non incongruamente rilevato come gli operanti abbiano bussato con violenza e insistenza per oltre dieci minuti alla porta dell'imputato e non siano emerse possibili spiegazioni alternative della mancata risposta dello stesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 o