Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 51762/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding multiple grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51762/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Mastromarino inadmissible for failing to specify all grounds of appeal. Although the appellant argued that the lower court incorrectly excluded the leniency provision of Article 131 bis of the Penal Code based solely on post-evacuation behavior, the appellate court had actually relied on multiple independent reasons including the objective gravity of the crime, the intensity of intent, and the lack of plausible justifications. Consequently, the court ruled that criticizing only one of these sufficient rationes decidendi renders the appeal non-compliant with procedural requirements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity by attacking only a single ground of decision when the lower court's ruling rests on multiple autonomous and self-sufficient reasons.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of specificity multiple rationes decidendi Article 131 bis penal code procedural defect appeal aiuto all'evasione di detenuti punibilità esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
272448 - 01); Ritenuto, che, infatti, la Corte di appello di Bari nel caso di specie ha escluso l'applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
272448 - 01); Ritenuto, che, infatti, la Corte di appello di Bari nel caso di specie ha escluso l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972
Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01
250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01); Ritenuto, che, infatti, la Corte di appello di Bari nel caso di specie ha escluso l'applicazione dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROMARINO PASQUALE nato a ALTAMURA il 01/02/1998 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Pasquale Mastromarino deduce l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe escluso l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in ragione del comportamento dell'imputato successivo all'evasione;

Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01); Ritenuto, che, infatti, la Corte di appello di Bari nel caso di specie ha escluso l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non solo sulla base della condotta dell'imputato successiva all'evasione, ma anche dell'obiettiva gravità del fatto, in quanto commesso in piena notte e nonostante il presidio del braccialetto elettronico, dell'intensità del dolo dell'imputato e dell'assenza di plausibili giustificazioni per la condotta illecita di cui si controverte;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ot