Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise non-prosecution grounds at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Florin Golisano's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court violated criminal procedure rules and failed to apply a specific non-prosecution cause. The court rejected these claims because the non-prosecution ground was not raised during the appeal trial and the first complaint merely requested a re-evaluation of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals must raise all legal grounds and exceptions at the second instance; failure to deduce a non-prosecution cause in the appeal renders the appeal inadmissible for generic reliefs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLISANO FLORIN nato il 24/09/1983 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Florin Golisano deduce la violazione dell'art. 385 cod. pen., in quanto la condotta non avrebbe violato l'interesse tutelato dalla fattispecie di reato; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità;
Considerato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, in quanto non è stata dedotto nel giudizio di appello., ed è generico, in quanto si limita a proporre rilievi di ordine generale sulla disposizione di cui invoca l'applicazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2