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Ordinanza — n. 51760/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to challenge factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51760/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vito Colangelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Colangelo argued that the lower court incorrectly applied Article 47 of the Penal Code regarding the defendant's error on facts, but the appeal was rejected for being too general and merely repeating a previously rejected argument. The court ruled that it lacks the power to re-evaluate factual elements already decided by the appellate court, limiting cassation review to legal errors rather than factual disputes.

Regesto Legislator

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Art. 47 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements decided by the court of first instance, and appeals must be specific rather than merely proposing alternative factual readings already rejected.

Parole chiave

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inadmissibility lack of specificity factual findings Article 47 penal code cassation powers assunzione di prove a titolo cautelare documenti attendibili deposito delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 47 cod. pen.
art. 47 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLANGELO VITO nato a POTENZA il 09/09/1979 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Vito Colangelo deduce l'erronea applicazione dell'art. 47 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell'errore dell'imputato sul fatto, idoneo ad escludere l'elemento soggettivo del reato di evasione; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si limita a riproporre una censura già devoluta all'esame della Corte di appello e motivatamente disattesa (alla pag. 3 della sentenza impugnata);

Ritenuto che a peraltro, il ricorrente l / nel denunciare la violazione di legge, si limita, invero, a prospettare una lettura alternativa della condotta rispetto a quella operata dalle sentenze di merito; Considerato che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ott