Italian Court dismisses appeal as vague; generic mitigation denial upheld due to lack of remorse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for lack of specificity regarding the alleged violation of law. The appellant argued that generic mitigating circumstances were wrongly denied and the sentence excessive, but failed to pinpoint specific errors in the lower court's reasoning. The court upheld the appellate decision, noting that the judge need not address every defense point but only those of preponderant relevance, which were satisfied by the assessment of the crime's gravity and the defendant's lack of repentance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; The appeal must specifically identify the error in the lower court's reasoning; a general claim of excessive sentencing or denial of mitigation without pointing to specific motivational flaws is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDL MEHDI nato il 07/05/1991 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Mehdi Fedi deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al carattere eccessivo del trattamento sanzionatorio; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata;
Ritenuto, peraltro, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis:
Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244); Considerato che la Corte di appello di Bologna ha non incongruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione di una valutazione complessiva della gravità del reato di evasione accertato e della mancanza di resipiscenza da parte dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ot