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Ordinanza — n. 51758/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity regarding substitute short-term penalty application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51758/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Benito Perrone inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Perrone argued that the Court of Appeal failed to apply substitute short-term penalties under Article 20-bis of the Penal Code, which entered into force after the appealed judgment. The court rejected this claim as too vague because the appellant merely requested a specific penalty type without proving the necessary legal prerequisites for its application.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; Art. 95 comma 1 d.lgs. 10/10/2022 n. 150; Art. 666 cod. proc. pen.: An appeal claiming non-application of substitute short-term penalties is inadmissible if the appellant fails to specify the required conditions for the requested measure.

Parole chiave

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substitute short-term penalties inadmissibility due to vagueness transitional regime application specificity requirement in appeals penal code article 20-bis retroattività della legge sanzione sostitutiva pene e misure

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
Art. 95 comma 1 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Ritenuto, inoltre, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs.
Art. 666 cod. proc. pen.
art. 20- bis cod. pen
art. 666 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi
Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv.
Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini
285228 - 01; Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE BENITO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 21/09/1996 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Benito Perrone deduce la mancata applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20- bis cod. pen., entrato in vigore successivamente alla sentenza impugnata; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si limita a richiedere una delle sanzioni sostitutive indicate dal legislatore, senza neppure allegare la ricorrenza dei presupposti specifici della misura richiesta;

Ritenuto, inoltre, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive CIAA delle pene detentive brevi,yla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (ex plurimis:

Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228 - 01; Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 o