Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and failure to address statutory preclusive rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Calafiore's appeal inadmissible for lack of specificity and failure to engage with the lower court's reasoning. Calafiore argued that generic mitigating circumstances should have prevailed over specific recidivism and that the sentence was incorrectly set below the statutory minimum. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal and did not address the legal preclusion established by Article 99 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, Art. 99, Art. 133, cod. pen.; An appeal lacking specific engagement with the lower court's reasoning on statutory preclusion rules is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAFIORE GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/10/1988 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Giuseppe Calafiore deduce l'erronea applicazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. per effetto della mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e specifica e della mancata determinazione della pena nel minimo edittale; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificìtà, in quanto il ricorrente si limita a riproporre censure già devolute all'esame della Corte di appello di Brescia e motivatamente disattese (alla pag. 2 della sentenza impugnata);
Ritenuto, inoltre, che il ricorrente non si confronta con il rilievo operato dalla Corte di appello sulla valenza preclusiva del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. sancito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; Considerato, inoltre, che la censura relativa alla mancata applicazione del minmo edittale è manifestamente infondata, in quanto la pena irrogata in primo .444 grado e confermata dalla Corte di appello corrisponde al minimo edittale di un anno di reclusione, ulteriormente ridotta ad otto mesi per il rito abbreviato (pag. 2 della sentenza impugnata) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ott