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Ordinanza — n. 51756/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to challenge factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51756/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the grounds were too general and merely restated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court incorrectly applied Article 385 of the Penal Code regarding the subjective element of the crime of tax evasion. The court ruled that it lacks the authority to re-evaluate factual findings or propose alternative interpretations of the evidence, reserving such power exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The Supreme Court cannot examine appeals based on vague grounds or alternative factual interpretations, as the assessment of evidence remains the exclusive domain of the trial court.

Parole chiave

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inadmissibility lack of specificity factual findings subjective element tax evasion appeal procedure Cassazione bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRASI SALVATORE nato a AGRIGENTO il 04/07/1973 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Salvatore Terrasi deduce l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen. per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di evasione; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si limita a riproporre censure già devolute all'esame della Corte di appello e motivatamente disattese (alla pag. 3 della sentenza impugnata);

Ritenuto che, peraltro, il ricorrente, nel denunciare la violazione di legge, si limita a prospettare una lettura alternativa della condotta rispetto a quella operata dalle sentenze di merito; Considerato che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottob