Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Lucania inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lucania argued that the lower court erred in finding recidivism and imposed an excessively high penalty, but his claims were deemed generic and unsupported by specific factual comparison. The court ruled that the second ground failed because it did not adequately contrast with the appellate court's detailed reasoning regarding the defendant's criminal history and dangerousness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically contrast with the lower court's reasoning, or if they do not demonstrate a violation of law based on the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCANIA ANTONINO nato a PALERMO il 27/01/1979 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Antonino Lucania deduce la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva; Considerato che il motivo, a tacere della sua genericità, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, richiamandosi anche alla sentenza di primo grado, ha legittimamente posto a fondamento dell'applicazione della recidiva i plurimi precedenti penali riportati dall'imputato per reati omogeni a quello per cui si procede e, dunque, ha accertato che la reiterazione dell'illecito nel caso di specie costituiva sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come richiesto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione nella determinazione di una pena eccessivamente elevata, è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 otto