Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding proof evaluation criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Pietro Crocilla inadmissible. The appellant argued that the lower court's sentence lacked sufficient motivation regarding proof evaluation criteria and failed to grant the statutory minimum penalty. The court rejected this claim because the appeal was too specific, failing to compare its arguments with the actual reasoning provided in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.; Cassation appeals alleging insufficient motivation are inadmissible if they lack specificity by not comparing their arguments with the contested judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROCILLA PIETRO nato a PALERMO il 08/08/1986 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Pietro Crocilla deduce l'insufficienza della motivazione in ordine ai criteri di valutazione delle prove e alla mancata concessione all'imputato del minimo della pena; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata;
Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945; Sez. 1, n. 2933 del 24/09/1990, Caponaccio, Rv. 185451 - 01) e non già come prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza, i z la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre