Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and mere repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Slavko Milenkovic's appeal inadmissible due to the lack of specific grounds and the mere repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. The court ruled that the appellant's complaints were too generic, failing to contrast with the reasoning of the lower decision, and amounted to a simple disagreement rather than a substantive critique. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specificity by merely expressing disagreement with the lower court's reasoning without contrasting it, or if it consists of a pedissequous repetition of arguments already dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILENKOVIC SLAVKO nato il 16/03/1967 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; ,\} OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Slavko Milenkovic deduce la mancanza e l'illogicità della motivazione della declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello per genericità dei motivi proposti rispetto alla motivazione posta a fondamento della decisione di primo grado; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi ad esprimere un mero dissenso dalla stessa;
Rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 otto