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Ordinanza — n. 51551/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51551/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Berisha Fabjol inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize a minor financial damage as an aggravating circumstance, but the court found his arguments lacked specificity. Since the appeal merely repeated points already rejected by the appellate court without new evidence, it violated procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat arguments already rejected by the court of second instance without logical or legal flaws in the original decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds repetition of rejected arguments procedural defect appeal court of cassation ruling ricorso per risarcimento danni restituzione speciale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: BERISHA FABJOL nato il 10/04/1996 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabjol Berisha; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si lamenta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità perché deduce gli stessi argomenti già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano pagg. 3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente